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See documentLa legge 220 del 14 novembre 2016 “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo” istituisce il “Fondo per il cinema e l’audiovisivo” destinato al finanziamento di Credito di imposta, Contributi automatici e contributi selettivi.
I crediti d’imposta riconosciuti dalla legge sono 6:
- Credito d’imposta per le imprese di produzione (art. 15)
- Credito d’imposta per le imprese di distribuzione (art. 16)
- Credito d’imposta per le imprese dell’esercizio cinematografico, per le industrie tecniche e di post-produzione (art. 17)
- Credito d’imposta per il potenziamento dell’offerta cinematografica (art. 18)
- Credito d’imposta per l’attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi (art. 19)
- Credito d’imposta per le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo (art. 20)
Il credito di imposta per le imprese esterne al settore consiste nella possibilità di compensare debiti fiscali (IRES, IRPEF, IRAP, IVA, contributi previdenziali e assicurativi) con il credito maturato a seguito di un investimento nella produzione e distribuzione in Italia e all’estero di opere cinematografiche e audiovisive italiane.
Contacts
MiBACT - DG Cinema e Audiovisivo (DGCA)
Telefono: +39 06 67233400
Fax: +39 06 67233290
Email: dg-c@beniculturali.it
Nationality
Italian Film or co-productionExploitation
CinemaFilm industry branch
ProductionBudget for current year
€10.000.000Eligible projects
Feature FilmBeneficiaries
Companies operating outside the film industryType of contribution
Tax CreditTax credit rate
Alle imprese esterne al settore cinematografico e audiovisivo è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% degli investimenti in produzione di lungometraggi fino a un massimo annuo di €1.000.000 per impresa e €2.000.000 per gruppo di imprese (ridotto al 20% dal 1 gennaio 2020).
L’aliquota aumenta al 40% in caso di opere che abbiano usufruito dei contributi selettivi.
Requirements
- Italian nationality must be requested
- L'opera deve avere requisiti di eleggibilità culturale.
- Gli importi riconosciuti alle imprese esterne non devono superare il 70% dell'investimento in lungometraggi (60% nel caso di opere che abbiano usufruito dei contributi selettivi).
- Presentazione richiesta preventiva alla DGCA: non prima di 30 giorni dalla data di registrazione dei contratti di associazione in partecipazione stipulati con i produttori indipendenti italiani.
- Presentazione richiesta definitiva alla DGCA: non prima di 180 giorni dall'ottenimento del nullaosta alla proiezione pubblica.
Payment schedule
- Entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta definitiva, la DGCA, verificata la disponibilità delle risorse, comunica ai soggetti interessati l’importo del credito loro spettante.
- Entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta definitiva la DGCA, verificata la disponibilità delle risorse, comunica alle imprese esterne l’importo del credito loro spettante.
Notes
Il tax credit esterno non è cedibile.